Art. 8
Statuto

Art. 8

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In vigore dal 24 mar 1910
Le deliberazioni del Consiglio in prima adunanza, per essero valido, dovranno prendersi dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. Nei casi di parità di voti decide il voto del presidente. In seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei convenuti, oltre il presidente o chi per esso.
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