Statuto
Art. 7
7 / 31In vigore dal 24 mar 1910
Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni due mesi; straordinariamante ogni qualvolta il presidente lo stimi opportuno, e ne venga richiesto dal prefetto delle Provincia, o dal R. provveditore agli studi. Può essere convocato straordinariamente quando due consiglieri almeno ne facciano domanda scritta.
Nelle lettere di convocazione dovrà sempre essere indicato l'oggetto da discutersi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-7