Statuto
Art. 6
6 / 31In vigore dal 24 mar 1910
Il Consiglio direttivo:
a) discute e delibera il bilancio preventivo che viene compilato dalla direttrice con la cooperazione del segretario economo entro il mese di novembre, e per mezzo del presidente, lo trasmette sui primi di dicembre al Consiglio provinciale scolastico per la debita approvazione. Qualora nel detto bilancio le spese superino le entrate, l'approvazione di esso è deferita al Ministero al quale verrà dal R. provveditore sottoposto con opportune osservazioni e proposte;
b) presenta per mezzo del presidente al Consiglio scolastico, non più tardi del mese di maggio, il conto consuntivo dell'esercizio precedente compilato dal segretario economo, corredato dalle matrici dei bollettari di riscossione, dai mandati di pagamenti quietanzati e da tutti gli altri documenti giustificativi;
c) sta in giudizio, previa autorizzazione del Ministero, sentito il Consiglio provinciale scolastico;
d) stipula i contratti, attenendosi alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento vigenti per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato; regola con le stesse norme le spese da farsi in economia: delibera sulla accettazione di legati, lasciti o donazioni, uniformandosi alla legge 5 giugno 1850 e al R. decreto 23 giugno 1864;
e) nomina e licenzia il personale a carico dell'educatorio;
f) delibera sull'ammissione e sull'allontanamento delle alunne, fissando le relativo norme col regolamento interno;
g) esercita, ove il caso lo esiga, le funzioni disciplinari con facoltà analoghe a quelle attribuite ai Consigli di amministrazione dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato;
h) nomina tra i propri membri un delegato per la vigilanza amministrativa e per la firma dei mandati di pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-6