Statuto
Art. 4
4 / 31In vigore dal 24 mar 1910
L'educatorio che si propone di dare alle giovanotte una educazione conforme alle esigenze della vita moderna ed anche di avviarle alla abilitazione per l'insegnamento elementare, impartisce alle proprie alunne così interne come esterne l'istruzione secondo i programmi che saranno determinati dal regolamento interno.
All'insegnamento intende il personale governativo indicato nel ruolo organico annesso alla legge 27 giugno 1909 e quell'altro che secondo i programmi accennati sopra, verrà impartito da insegnanti da nominarsi dal Consiglio direttivo a carico del bilanco dell'educatorio.
L'Istituto sarà sede di esami di licenza normale por le proprie alunne così interne come esterne, sotto l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 93 del regolamento 13 ottobre 1904, n. 598. ù
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