Art. 30
Statuto

Art. 30

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In vigore dal 24 mar 1910
Col regolamento interno saranno stabiliti i premi che possono essere dati alle alunne per singolare bontà di condotta, diligenza e profitto negli studi. A quelle invece che mancano ai propri doveri, possono essere inflitti i seguenti gastighi: a) privazione parziale o totale della ricreazione; b) privazione della visita alla famiglia o ai rappresentanti della famiglia; c) ammonizione al cospetto delle compagne; d) allontanamento dall'educatorio. Per l'applicazione della pena di cui alla lettera d) dovrà intervenire una deliberazione del Consiglio direttivo contro la quale il padre dell'alunna, o chi ne ha la tutela legale, può ricorrere al Ministero entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-30