Statuto
Art. 28
28 / 31In vigore dal 24 mar 1910
Si paga la rata di pensione per il solo mese in corso quando l'alunna, avendo compiuto il corso elementare o quello superiore, lasci nello stesso mese l'educatorio; però nel primo caso la famiglia dovrà dichiarare al presidente per iscritto, e prima degli esami, l'intendimento di ritirare definitivamente dagli studi l'alunna. Ove questa venga invece collocata nuovamente nello stesso, o in altro pubblico educatorio, la sua famiglia sarà tenuta a pagare la differenza a saldo della rata trimestrale.
Si paga pure la quota del solo mese in corso per le alunne allontanate dall'educatorio per ragioni disciplinari, o di salute, quando queste siano attestate dal sanitario dell'Istituto ed esigano che l'alunna sia definitivamente ritirata dalla famiglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-28