Statuto
Art. 26
26 / 31In vigore dal 24 mar 1910
La retta annua per ogni alunna sarà stabilita dal Consiglio direttivo con il regolamento interno. Per le alunne mantenute nell'educatorio della Commisseria « Uccellis », la retta è fissata in annuo L. 650.
Parimente col regolamento interno saranno stabilite le spese di primo corredo e quelle successive per la manutenzione e rinnovazione del corredo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-26