Art. 26
Statuto

Art. 26

26 / 31
In vigore dal 24 mar 1910
La retta annua per ogni alunna sarà stabilita dal Consiglio direttivo con il regolamento interno. Per le alunne mantenute nell'educatorio della Commisseria « Uccellis », la retta è fissata in annuo L. 650. Parimente col regolamento interno saranno stabilite le spese di primo corredo e quelle successive per la manutenzione e rinnovazione del corredo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-26