Art. 24
Statuto

Art. 24

24 / 31
In vigore dal 24 mar 1910
Le domande di ammissione dovranno essere indirizzate al presidente del Consiglio direttivo ed essere corredate da documenti debitamente legalizzati, comprovanti la condizione dell'età, lo stato civile della famiglia, la sana costituzione fisica dell'ammittenda, e la subita rivaccinazione o il sofferto vaiuolo naturale. Alla domanda dovrà anche essere unita una dichiarazione con la quale il padre dell'alunna o chi legalmente lo rappresenti, accetta tutte le condizioni stabilite dal presente statuto o dal regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-24