Statuto
Art. 23
23 / 31In vigore dal 24 mar 1910
L'età minima per l'ammissione delle alunne è di anni 6 compiuti; la massima di anni dodici.
Le giovanette provenienti da altro pubblico educatorio possono essere ammesse anche se abbiano superato il dodicesimo anno di età, quando il Consiglio direttivo abbia avuto informazioni favorevoli intorno alla loro precedente condotta e alle loro condizioni di salute.
Eccezionalmente, potranno essere dispensate dal limite dell'eta massima giovanette appartenenti a famiglie straniere o nazionali dimoranti all'estero, quando, assunte le debite informazioni, la concessione sia giudicata opportuna dal Consiglio direttivo sul conforme parere della direttrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-23