Art. 22
Statuto

Art. 22

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In vigore dal 24 mar 1910
Il direttore spirituale compie tutti gli uffici propri del suo ministero. Ha in consegna gli arredi e ogni altro oggetto destinato al culto, e ne è responsabile. Per le pratiche religiose delle alunne non cattoliche, il presidente, d'intesa con la direttrice, prenderà i necessari accordi con le famiglie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-22