Art. 21
Statuto

Art. 21

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In vigore dal 24 mar 1910
Gli insegnanti di nomina governativa, non aventi l'obbligo di dimorare nell'educatorio, debbono avere la loro effettiva residenza nella città di Udine. Sono soggetti alle disposizioni contenute nel presente statuto e nel regolamento per la sua applicazione, e per i rispettivi uffici sono gerarchicamente subordinati alla direttrice e al presidente del Consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-21