Art. 20
Statuto

Art. 20

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In vigore dal 24 mar 1910
Le istitutrici alle quali debba essere commesso l'ufficio di esercitare le alunne nell'uso di una lingua straniera, possono essere straniere e possono essere assunte anche se non posseggono il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare, richiedendosi invece il possesso in esse del diploma di abilitazione all'insegnamento di quella lingua, diploma rilasciato dai competenti Istituti superiori dello Stato o da Istituti esteri riconosciuti di egual grado considerandosi come titolo di preferenza gli studi e la dimora fatti nel paese ove la lingua stessa è parlata. Esse fanno parte del personale interno di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-20