Art. 19
Statuto

Art. 19

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In vigore dal 24 mar 1910
Subordinatamente alla direttrice ed alla vice direttrice, intendono all'opera loro le maestre e le istitutrici. Le prime specialmente per la istruzione delle alunne appartenenti alle classi elementari; le seconde più particolarmente per l'educazione delle alunne in genere che esse debbono assistere continuamente. Le une e le altre eseguono tutte le incombense che, compatibilmonte con gli uffici rispettivi, vengono loro commesse dalla direttrice. Debbono essere munite di regolare abilitazione all'insegnamento elementare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-19