Statuto
Art. 18
18 / 31In vigore dal 24 mar 1910
La vice direttrice coadiuva la direttrice nell'adempimento dei suoi uffici e la sostituisce nei casi di impedimento o di temporanea assenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-18