Art. 17
Statuto

Art. 17

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In vigore dal 24 mar 1910
La direttrice, sotto l'indirizzo della sorveglianza del Consiglio direttivo, regola e vigila direttamente la disciplina interna, la educazione morale, intellettuale e fisica delle alunne; cura l'economia; distribuisce i servizi tra le persone dimoranti nell'educatorio; fa eseguire tutte le disposizioni intese al buon andamento di esso, e ne è responsabile. Stabilisce, d'accordo col presidenta, gli orari del convitto e propone al Consiglio tutto quanto stimi utile e opportuno al buon procedere dell'Istituto. Presiede il Consiglio degli insegnanti e stabilisce d'accordo con essi gli orari scolastici e la scelta dei libri di testo e provvede a che l'educazione e gli insegnamenti siano impartiti secondo il regolamento ed i programmi. Alla fine di ogni anno scolastico presenta al presidente una relazione particolareggiata intorno al personale insegnante, alla disciplina, al profitto, agli esami delle alunne e all'andamento generale dell'educatorio. Tale relazione insieme con quella di cui all', verrà trasmessa al Ministero per mezzo del R. provveditore agli studi. La direttrice e la vice direttrice suppliscono, potendolo, in caso di assenze temporanee, le insegnanti alla cui sostituzione non si possa altrimenti provvedere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-17