Art. 16
Statuto

Art. 16

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In vigore dal 24 mar 1910
Il numero degli inservienti ed i rispettivi salari saranno stabiliti annualmente dal Consiglio direttivo in ragione dal bisogno e tenuto conto della potenzialità del bilancio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-16