Statuto
Art. 14
14 / 31In vigore dal 24 mar 1910
Per le pensioni di riposo, la disponibilità, l'aspettativa, i congedi, le dimissioni, le dispense dal servizio, la riammissione in servizio e quanto concerno la disciplina sono applicabili al detto personale le disposizioni stabilite nel testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 e relativo regolamento di applicazione, e in quello sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-14