Art. 11
Statuto

Art. 11

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In vigore dal 24 mar 1910
La direttrice e la vice direttrice sono nominate per decreto Regio; le maestre, le istitutrici e le insegnanti predette sono nominate dal Ministero dell'istruzione pubblica. Le prime nomine vengono fatte a titolo di reggenza, e sono seguite da nomina definitiva dopo due anni di lodevole servizio. La nomina provvisoria può essere revocata anche prima che si compia il biennio di reggenza, qualora l'esperimento, per qualunque titolo o causa non sia riuscito favorevole all'insegnante, e in questo senso si siano pronunziati con apposite deliberazioni il Consiglio direttivo dell'educatorio e il Consiglio provinciale scolastico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-11