Art. 2
2 / 6In vigore dal 4 dic 1909
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio con lire dodicimila (L. 12,000).
La provincia di Napoli con lire tremila (L. 3000).
Il comune di Napoli con lire tremila (L. 3000).
La Camera di commercio di Napoli con lire duemilacinquecento (L. 2500).
Il comune di Napoli fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento, ed alla fornitura dell'aqua, a mente dell' della legge 30 giugno 1907, n. 414.
Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti e da privati.
Per potere svolgere in modo proficuo il compito sopra indicato, la R. stazione sperimentale avrà:
1° un laboratorio chimico per le ricerche sperimentali, per le analisi, i saggi, le prove di resistenza, ecc.;
2° un'officina per prove di concia;
3° un laboratorio di tintura delle pelli e dei cuoi;
4° un museo costituito da collezioni di pelli grezze conciate, tinte e finite, da raccolte di macchine, modelli, disegni di macchine, ed impianti industriali, da campionari di materie concianti e tintoriali;
5° una biblioteca con libri speciali, bollettini commerciali, pubblicazioni periodiche inerenti alla concia ed alla tintoria delle pelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-03;402#art-2