Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 4 dic 1909
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la leggo 30 giugno 1907, n. 414 ed il R. decreto 22 marzo 1908, n. 187; Visto il R. decreto 8 febbraio 1885, n. 1596 che istituisce in Napoli una R. stazione sperimentale per l'industria delle pelli e riconosciuta l'opportunità di ammodernarne l'ordinamento per porlo in più diretto rapporto con le condizioni della speciale industria; Viste le deliberazioni della provincia di Napoli in data 22 febbraio 1909, del comune di Napoli in data 18 marzo e 19 aprile 1909, della Camera di commercio di Napoli in data 2 giugno 1908; Visto il parere del Consiglio superiore dell'insegnamento agrario industriale e commerciale emesso nella adunanza del 26 giugno 1909; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . La R. stazione sperimentale per l'industria delle pelli in Napoli istituita con R. decreto 8 febbraio 1885, n. 1599, è riordinata in conformità del presente statuto. Essa ha per compito di: 1° contribuire mediante ricerche sperimentali allo studio dei problemi riguardanti la concia, la tintoria, la finitura delle pelli e dei cuoi e divulgare pubblicando sui giornali tecnici italiani ed esteri i risultati di queste ricerche; 2° tenersi informata dei nuovi metodi e processi che si propongono in queste industrie divulgandone l'applicazione quando in seguito allo studio sperimentale e critico si sia riconosciuto che essi sono veramente utili; 3° studiare l'impiego di nuovi materiali concianti, mordenti, coloranti, lubrificanti, ecc., la loro utilizzazione più conveniente, fornendo indicazioni sul loro valore; 4° eseguire analisi chimiche e microscopiche sulle materie prime e sui prodotti dell'industria conciaria e tintoria; 5° dare consigli, istruzioni teoriche e pratiche agli industriali ed operai dell'industria conciaria fornendo loro altresì notizie statistiche riguardanti il commercio e l'economia di tale industria, lasciando loro sperimentare le macchine della stazione ed esaminare le collezioni del museo; 6° ammettere nel laboratorio chimico e nelle officine praticanti ed allievi scegliendoli fra quei giovani laureati o laureandi in chimica o ingegneria o licenziati da scuole medie che intendono dedicarsi a queste industrie e specializzarsi nello studio della chimica conciaria e di quelle altre scienze attinenti all'industria delle pelli; 7° tenere corsi pratici serali o festivi per gli operai; 8° tenere conferenze pubbliche sui progressi dell'industria conciaria; 9° eseguire per conto degli uffici governativi o per conto dei privati, analisi chimiche e perizie attinenti all'industria ed eseguire, per quanto lo consentono i mezzi della R. stazione, concie e tinture di pelli per conto di privati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-03;402#art-1