Art. 9
Statuto

Art. 9

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In vigore dal 1 gen 1910
I membri da eleggersi dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale, debbono essere scelti tra cospicue persone che non siano impiegati dello Stato, nè della Provincia, nè del Comune. Questi durano in carica due anni, e possono essere confermati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-01;437#art-s-9