Art. 4
Statuto

Art. 4

4 / 24
In vigore dal 1 gen 1910
Il Museo accoglie anche, a titolo di deposito, quegli oggetti e collezioni di arte od antichità, che i privati e le pubbliche Amministrazioni crederanno di conservarvi e che il direttore giudicherà meritevoli di essere esposti al pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-01;437#art-s-4