Statuto
Art. 4
4 / 24In vigore dal 1 gen 1910
Il Museo accoglie anche, a titolo di deposito, quegli oggetti e collezioni di arte od antichità, che i privati e le pubbliche Amministrazioni crederanno di conservarvi e che il direttore giudicherà meritevoli di essere esposti al pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-01;437#art-s-4