Art. 23
Statuto

Art. 23

23 / 24
In vigore dal 1 gen 1910
La nomina, le attribuzioni, gli stipendi, i doveri di ciascun impiegato, salariato, sono determinati dall'apposito regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-01;437#art-s-23