Art. 22
Statuto

Art. 22

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In vigore dal 1 gen 1910
Il fabbricato e quanto si contiene nel Museo sarà in consegna di un conservatore, il quale ne curerà la custodia e l'integrità. Al conservatore saranno anche affidate le funzioni di segretario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-01;437#art-s-22