Art. 21
Statuto

Art. 21

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In vigore dal 1 gen 1910
Al direttore è affidato l'ordinamento del servizio interno e la conservazione del Museo. Spetta a lui di fare la proposta degli acquisti per l'aumento delle raccolte e per i restauri, nei limiti consentiti dall'assegno annuo all'uopo stabilito. Ove si tratti però di acquisti di poco valore il direttore è autorizzato a farli sino alla somma che sarà fissata dal regolamento.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-01;437#art-s-21