Art. 18
Statuto

Art. 18

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In vigore dal 1 gen 1910
È vietato ai componenti il Consiglio di prender parte, sotto pena di nullità, alle deliberazioni e contratti riguardanti interessi loro propri o di loro congiunti ed affini sino al quarto grado.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-01;437#art-s-18