Statuto
Art. 11
11 / 24In vigore dal 1 gen 1910
Gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero e il genero non possono contemporaneamente far parte del Consiglio d'amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-01;437#art-s-11