Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 nov 1909
Sulla proposta del ministro della guerra: N. CCCLXXVII (Dato a Racconigi, il 1° ottobre 1909), col quale si dichiara di pubblica utilità la costruzione di una caserma per una brigata ferrovieri del genio, in Roma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-01;377#art-1