Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 mar 1910
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Gioia del Colle pagherà annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 18,714.32 e garantirà, per tasse scolastiche un annuo introito di L. 3000 provvedendo inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il funzionamento della scuola medesima in conformità degli obblighi assunti con la convenzione 28 settembre 1909.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-30;532#art-2