Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 mag 1910
Il fondo stanziato al cap. 137 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-910 sarà diminuito con effetto dal 1° ottobre 1909 in ragione di annue L. 10,000 somma corrispondente all'assegno fisso stanziato a favore dell'Istituto tecnico provinciale di Verona.
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