Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 9 apr 1910
Per il mantenimento di questo liceo il comune di Chieri corrisponderà all'erario dello Stato l'annuo contributo di L. 11,693.80, e garantirà come introito annuo per tasse sclastiche, la somma di L. 9000 provvedendo inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro occorra per il mantenimento dell'Istituto medesimo, in conformità della convenzione 10 settembre 1909.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-23;538#art-2