Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 feb 1910
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Viterbo pagherà annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 16,l93.80 e garantirà per tasse scolastiche un annuo introito di L. 4500, provvedendo inoltre ai locali, al materiale scolastioo e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il funzionamento della scuola medesima, in conformità degli obblighi assunti con la convenzione 26 marzo 1909.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-23;524#art-2