Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 23 feb 1910
Il fondo stanziato al cap. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esereizio 1909-910 sarà diminuito, con effetto dal 1° ottobre 1909 in ragione di annue L. 1000, somma corrispondente alla media dei sussidi concessi al comune di Tolentino nell'ultimo triennio per il mantenimento della scuola tecnica pareggiata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-23;518#art-3