Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 7 ott 1910
Con altri Nostri decreti sarà provveduto alle modificazioni delle tabelle organiche delle cattedre delle scuole medie governative ed alle variazioni di bilancio, inerenti all'attuazione del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1909. VITTORIO EMANUELE. Rava - Carcano. Visto, Il guardasigilli: Fani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-19;553#art-4