Art. 2
2 / 4In vigore dal 7 ott 1910
Per il mantenimento dei detti Istituti il comune di Novara corrisponderà all'erario dello Stato i seguenti contributi annui:
per l'istituto tecnico L. 37,235.00;
per la scuola tecnica L. 15,422.35;
per la scuola normale L. 29,314.00;
garantendo, come introito annuo per tasse scolastiche rispettivamente: per il primo istituto L. 15,300; per il secondo L. 4,583 e L. 8,205 per il terzo.
Il comune di Novara dovrà inoltre provvedere ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro occorra per il mantenimento dei detti Istituti, in conformità degli obblighi assunti con le relative convenzioni in data 10 maggio 1909.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-19;553#art-2