Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 ott 1910
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il testo unico delle leggi per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie approvato con Nostro decreto 25 luglio 1907, n. 645, e il regolamento 15 settembre 1907, n. 652, per la sua applicazione, modificato con il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630; Vedute le convenzioni stipulate addì 10 maggio 1909, fra il Ministero della pubblica istruzione e il comune di Novara per la conversione in governativi dell'Istituto tecnico, della scuola tecnica e della scuola normale di quella città; Veduto che il comune di Novara ha prestato le dovute garanzie per il pagamento dei contributi assunti a proprio carico con dette convenzioni: Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'Istituto tecnico, composto delle sezioni: fisico matematica, commercio, ragioneria e agrimensura, la scuola tecnica e la scuola normale di Novara sono convertiti in regi per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1909.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-19;553#art-1