Art. 2
2 / 4In vigore dal 23 feb 1910
Per il mantenimento di detti Istituti il comune d'Asti corrisponderà all'erario dello Stato i segnenti contributi annui:
per il liceo ginnasio L. 22,700.25,
per l'Istituto tecnico L. 28,749,
per la scuola tecnica L. 10,018.80,
per la scuola normale complementare L. 20,616.50, garantendo un introito annuo per tasse scolastiche di L. 10,000 per il Liceo ginnasio, di L. 13,000 per l'Istituto tecnico, di L. 5500 per la scuola tecnica e di L.7000 per la scuola normale.
Il comune d'Asti dovrà inoltre fornire i locali, il materiale scolastico e scientifico, nonché quanto altro gli incombe per il mantenimento di detti Istituti in conformità delle rispettive convenzioni in data 8 giugno 1909.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-19;523#art-2