Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 feb 1910
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi 16 lug1io 1904, n. 397 e 13 giugno 1907, n.342; Veduto il regolamento 15 settembre 1907, n, 652 e le modificazioni portate al medesimo con il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630; Veduta l'istanza in data 27 aprile 1906, con cui il camune di Asti chiese la conversione in Regie delle sue scuole medie pareggiate e le convenzioni da esso all'uopo stipulate con il Ministero della pubblica istruzione in data 8 giugno 1909; Veduto che il Comune d'Asti ha regolarmente rilasciato le delegazioni prescritte a garanzia del pagamento dei contributi a suo carico per il mantenimento di dette scuole; Sulla proposta dal Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il Liceo ginnasio, l'Istituto tecnico (comprendente le sezioni: commercio-ragioneria, fisico-matematica e agrimensura) la scuola tecnica e la scuola normale-complementare d'Asti sono convertiti in Regi per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1909.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-19;523#art-1