Art. 23 · Pene per la fabbricazione clandestina. (Articolo 18 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
Testo unico

Art. 23

Abrogato23 / 45

Pene per la fabbricazione clandestina. (Articolo 18 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704#art-tu-23