Art. 6
6 / 6In vigore dal 9 nov 1909
Le tasse pagate saranno restituite, quando la domanda sia respinta.
Le tasse di ammissione pagate e non restituite saranno acquisite all' Istituto che potrà destinarne un terzo come propine alle Commissioni giudicatrici.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Gaeta, addì 12 settembre 1909.
VITTORIO EMANUELE.
Cocco-Ortu.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-12;362#art-6