Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 6 nov 1910
Vi saranno due sessioni per tali prove in epoche che saranno fissate con ordinanze Ministeriali non oltre il 28 febbraio 1911. Gli aspiranti potranno ripetere l'esame, ma in nessun caso per più di due volte.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-12;362#art-5