Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 6 nov 1910
Per ottenere il diploma di cui all'articolo precedente l'aspirante dovrà presentare alla direzione dell'istituto non oltre il 30 aprile 1910; 1° una domanda su carta da bollo da L. 1.20 per l'ammissione al conseguimento del diploma con la dichiarazione se s'intenda ottenerlo per titoli o per esami; 2° il certificato di licenza dell'Istituto conseguito anteriormente all'anno 1900; 3° il certificato di buona condotta; 4° il certificato di immunità penale; 5° i documenti relativi alla carriera percorsa ed ogni altro titolo o documento atto a provare l'applicazione fatta degli studi compiuti dall'aspirante; 6° una somma corrispondente alle tasse che si pagano per 1' inscrizione all'ultimo corso dell'Istituto o per la licenza. I documenti di cui a nn. 3 e 4 dovranno avere data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda. Gli aspiranti che provassero di essere alla data della presentazione della domanda al servizio di una pubblica amministrazione o di una delle scuole dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sono dispensati dalla presentazione di questi due documenti.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 17 settembre 1910, n. CCCLXV (365) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 2 del R. decreto 12 settembre 1909, n. CCCLXII (parte supplementare) per la presentazione delle domande tendenti al conseguimento per titoli o per esame del diploma di perito meccanico e di perito elettricista, e' prorogato a tutto il 30 novembre 1910".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-12;362#art-2