Art. 1
1 / 6In vigore dal 9 nov 1909
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 19 settembre 1907, n. 403, che approva il riordinamento dell'istituto di Fermo;
Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 21 maggio 1909;
Sentita la Giunta per l'insegnamento industriale e commerciale;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Gli alunni licenziati dall'istituto industriale di Fermo anteriormente all'anno 1909 sono ammessi a conseguire il diploma rispettivamente di perito meccanico e di perito elettrotecnico che si rilascia attualmente dopo il 3° anno di corso normale secondo quanto stabilisce il R. decreto 19 settembre 1907, n. CCCCIII, purchè adempiano alle condizioni prescritte negli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-12;362#art-1