Art. 9
RegolamentoCapo I

Art. 9

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In vigore dal 30 ott 1909
Il fondo stanziato in bilancio per le spese di ufficio sarà ripatito con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-9