Regolamento›Capo XI
Art. 87
87 / 91In vigore dal 30 ott 1909
Per portare armi, le guardie particolari dovranno munirsi della prescritta licenza, a termine della legge di pubblica sicurezza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-87