Art. 80
Regolamento

Art. 80

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In vigore dal 30 ott 1909
Gli impiegati d'ordine non possono essere trasferiti se non abbiano prestato, per due anni almeno, servizio nelle residenze cui sono assegnati, salvo che il trasferimento non si renda necessario per ragioni di servizio o per gravi motivi di salute, accertati da un medico militare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-80