Art. 8
RegolamentoCapo I

Art. 8

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In vigore dal 30 ott 1909
I locali per gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, nonché quelli pei commissariati di pubblica sicurezza e delegazioni suburbane, dovranno essere riconosciuti adatti allo scopo cui sono destinali da apposita Commissione composta dal prefetto, presidente, o da chi lo rappresenti, dal medico provinciale, dal questore o da un commissario di pubblica sicurezza, e da due membri nominati dalla Deputazione provinciale. Un delegato di pubblica sicurezza avrà le funzioni di segretario. Nel caso di dissenso circa la scelta dei locali, o circa la misura della spesa, deciderà definitivamente il Ministero.
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