Art. 74
Regolamento

Art. 74

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In vigore dal 30 ott 1909
Le richieste degli ufficiali di pubblica sicurezza all'arma dei Reali carabinieri devono farsi in iscritto e contenere le seguenti indicazioni: 1° il grado dell'ufficiale richiedente; 2° la richiesta; 3° il comandante a cui è diretta la richiesta: 4° l'oggetto della richiesta; 5° la data e la firma. Qualora, per l'urgenza, non fesse possibile la immediata estensione della richiesta in iscritto, può la medesima anche essere verbale, con l'obbligo, a chi la fa, di redigerla in iscritto al più presto possibile. La richiesta è indirizzata al comandante dai carabinieri reali del luogo in cui occorre sia eseguita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-74