Regolamento
Art. 74
11 / 91In vigore dal 30 ott 1909
Le richieste degli ufficiali di pubblica sicurezza all'arma dei Reali carabinieri devono farsi in iscritto e contenere le seguenti indicazioni:
1° il grado dell'ufficiale richiedente;
2° la richiesta;
3° il comandante a cui è diretta la richiesta:
4° l'oggetto della richiesta;
5° la data e la firma.
Qualora, per l'urgenza, non fesse possibile la immediata estensione della richiesta in iscritto, può la medesima anche essere verbale, con l'obbligo, a chi la fa, di redigerla in iscritto al più presto possibile.
La richiesta è indirizzata al comandante dai carabinieri reali del luogo in cui occorre sia eseguita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-74