Art. 66
Regolamento

Art. 66

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In vigore dal 30 ott 1909
Nelle città capoluogo di Provincia, che non sono sedi di questura, all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza è preposto un commissario. Un commissario è parimente preposto a ciascun ufficio divisionale ed agli uffici di commissariato di questura. Agli uffici circondariali di pubblica sicurezza di maggiore importanza, potrà pure essere preposto un commissario alla dipendenza del sottoprefetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-66