Regolamento
Art. 66
3 / 91In vigore dal 30 ott 1909
Nelle città capoluogo di Provincia, che non sono sedi di questura, all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza è preposto un commissario.
Un commissario è parimente preposto a ciascun ufficio divisionale ed agli uffici di commissariato di questura.
Agli uffici circondariali di pubblica sicurezza di maggiore importanza, potrà pure essere preposto un commissario alla dipendenza del sottoprefetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-66