Regolamento
Art. 65
2 / 91In vigore dal 30 ott 1909
Il questore è autorità di pubblica sicurezza del primo circondario.
Egli esercita quindi, per autorità propria, tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza, che, negli altri circondari, spettano ai sottoprefetti.
Il questore coadiuva inoltra il prefetto nell'esercizio delle funzioni che sono al medesimo attribuite in materia di pubblica sicurezza negli altri circondari della Provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-65